R.C. Professionale

La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo (1)  fissato dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012- che garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

DA COSA GARANTISCE?

Ecco una serie di garanzie che possono essere inserite nella polizza per personalizzare la copertura alle esigenze del Libero Professionista:

  • danni patrimoniali
  • responsabilità civile contrattuale
  • colpa lieve e colpa grave
  • dolo dei dipendenti/collaboratori
  • violazione della privacy
  • sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista
  • costi e spese legali
  • conduzione dello studio
  • retroattività della copertura assicurativa
  • perdita documenti
  • diffamazione e ingiuria

COSA GARANTISCE?

La polizza tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste di Terzi. Ecco un lista parziale di professionisti assicurabili :

Architetti – Ingegneri – Dottori Commercialisti – Geometri – Periti Industriali- Medici – Avvocati – Revisori – Geologi – Agronomi – Periti Agrari – Società di Elaborazione Dati – Amministratori Condominiali -Biologi – Consulenti del lavoro – Ragionieri e Periti Commerciali – Tecnologi Alimentari –  appartenenti alle Professioni Regolamentate (clicca qui per leggere l’elenco)

 

Art. 5 D.P.R. 137/2012  – Obbligo di Assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.